(Pubblicata nel numero straordinario n.  2  al  Bollettino  Ufficiale
  della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 29 dicembre 2017). 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
                            Ha approvato 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Integrazioni  della  legge  provinciale  9  dicembre  2015,  n.   18,
  concernente «Modificazioni della legge provinciale di  contabilita'
  1979  e  altre   disposizioni   di   adeguamento   dell'ordinamento
  provinciale e degli enti locali al decreto  legislativo  23  giugno
  2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
  contabili e degli schemi di  bilancio  delle  regioni,  degli  enti
  locali e dei loro organismi, a norma degli articoli  1  e  2  della
  legge 5 maggio 2009, n. 42)». 
 
  1. Dopo il comma 12-bis dell'art. 38 della legge provinciale n.  18
del 2015 e' inserito il seguente: 
  «12-ter.  Le  aziende  pubbliche  per  i   servizi   alla   persona
disciplinate dalla legge regionale 21 settembre  2005,  n.  7  (Nuovo
ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza -
aziende pubbliche di servizi  alla  persona),  applicano  il  decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118  (Disposizioni  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
regioni, degli enti locali  e  dei  loro  organismi,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.  42).  Per  i  fini  del
decreto legislativo n. 118 del 2011  queste  aziende  non  sono  enti
strumentali della Provincia o dei comuni.». 
  2. Alla fine del comma 1 dell'art. 49 della legge provinciale n. 18
del 2015 sono inserite le parole:  «In  caso  di  proroga  di  questi
termini da parte di disposizioni statali successive il  posticipo  di
un anno  si  applica  con  riferimento  ai  termini  come  da  ultimo
prorogati.».