(Pubblicata nel numero straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 29 dicembre 2017). IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Integrazioni della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, concernente «Modificazioni della legge provinciale di contabilita' 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)». 1. Dopo il comma 12-bis dell'art. 38 della legge provinciale n. 18 del 2015 e' inserito il seguente: «12-ter. Le aziende pubbliche per i servizi alla persona disciplinate dalla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 (Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona), applicano il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Per i fini del decreto legislativo n. 118 del 2011 queste aziende non sono enti strumentali della Provincia o dei comuni.». 2. Alla fine del comma 1 dell'art. 49 della legge provinciale n. 18 del 2015 sono inserite le parole: «In caso di proroga di questi termini da parte di disposizioni statali successive il posticipo di un anno si applica con riferimento ai termini come da ultimo prorogati.».